Quali competenze, quali diplomi e quali abilitazioni separano un soccorritore esperto da un formatore in soccorso riconosciuto dallo Stato? La risposta dipende dal settore mirato, dal pubblico interessato e dal quadro normativo che è sensibilmente evoluto dall’ordinanza del 15 giugno 2024. Questo articolo confronta i percorsi, i prerequisiti e le restrizioni di mantenimento delle competenze per ogni specialità di formazione in soccorso.
Settori di formazione in soccorso: confronto dei percorsi e prerequisiti
Dal’ordinanza del 15 giugno 2024, la sicurezza civile struttura le formazioni di soccorso in tre settori: cittadino, operativo e pedagogico. Questa suddivisione modifica direttamente i passaggi per diventare formatore.
| Settore / Formazione | Pubblico formato | Diploma o abilitazione del formatore | Organismo richiesto |
|---|---|---|---|
| GQS (gesti che salvano) – settore cittadino | Grande pubblico, iniziazione breve | AFGSU 1 o 2, diploma di Stato di medico o di infermiere | Organismo abilitato sicurezza civile |
| PSC (primi soccorsi cittadini, ex-PSC1) – settore cittadino | Grande pubblico, formazione completa | Abilitazione di formatore GSU aggiornato con formazione continua | Organismo abilitato sicurezza civile |
| SST (soccorritore sul lavoro) | Dipendenti in azienda | Certificato di formatore SST rilasciato dalla rete INRS | Organismo di formazione abilitato INRS |
| PSE1 / PSE2 (primi soccorsi in squadra) | Soccorritori associativi o professionisti | PAE FPS (pedagogia applicata all’impiego di formatore in primi soccorsi) | Associazione autorizzata di sicurezza civile |
La tabella mette in evidenza un punto strutturale: ogni specialità richiede un diploma pedagogico distinto. Un formatore SST non è automaticamente abilitato a insegnare il PSC, e viceversa. Le equivalenze esistono nel settore pedagogico (i titolari dell’abilitazione formatore GSU ottengono per equivalenza l’unità di insegnamento « progettazione e gestione di un’azione di formazione PSC »), ma rimangono condizionate all’appartenenza a un organismo abilitato.
I percorsi dettagliati per specialità sono documentati in particolare su sito web Soutien Adom, che raccoglie i settori e le condizioni normative applicabili.

Diploma di formatore in soccorso: cosa richiede realmente la normativa
La confusione più comune riguarda il termine « diploma ». In soccorso, si parla di unità di insegnamento pedagogiche, non di un diploma accademico classico. Per il PSC, l’unità richiesta è la PAE FPSC (Pedagogia Applicata all’Impiego di Formatore in Primi Soccorsi Civici). Per il SST, è un certificato specifico rilasciato nell’ambito del dispositivo INRS.
Tuttavia, un prerequisito comune attraversa tutti i settori: il formatore deve possedere il certificato di competenze del livello che insegna. Formare al PSC implica essere titolari del PSC. Formare al PSE2 implica possedere il PSE2.
Il caso particolare dei professionisti della salute
L’ordinanza del 15 giugno 2024 apre un passaggio per i medici e infermieri diplomati di Stato. Possono formare ai gesti che salvano (GQS) senza passare per la PAE FPSC, a condizione di esercitare all’interno di un organismo abilitato. Questa equivalenza non si estende al PSC né al SST: per queste formazioni, il percorso pedagogico completo rimane obbligatorio.
Formatore SST: un percorso gestito dall’INRS
Il formatore SST segue un percorso distinto, amministrato dalla rete Assicurazione malattia – Rischi professionali e dall’INRS. La formazione iniziale di formatore SST dura diversi giorni e include una valutazione certificativa. Il candidato deve essere collegato a un organismo di formazione abilitato dall’INRS per esercitare. Senze abilitazione dell’organismo datore di lavoro, il certificato individuale non è sufficiente per erogare legalmente una formazione SST in azienda.
Mantenimento delle competenze del formatore: il fattore spesso sottovalutato
Ottenere il certificato o l’abilitazione costituisce solo una parte del percorso. Il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze (MAC) condizionano il diritto di esercitare nel tempo.
- Per il formatore SST, una sessione di MAC formatore è obbligatoria secondo una periodicità fissata dall’INRS. Senza questo aggiornamento, il certificato di formatore SST scade e il formatore non può più condurre sessioni.
- Per il formatore PSC e PSE, la formazione continua è regolata dai testi della sicurezza civile. L’abilitazione di formatore GSU, ad esempio, richiede una formazione continua regolare per rimanere valida.
- I formatori collegati a associazioni autorizzate di sicurezza civile (Croce Rossa, FFSS, Protezione civile) partecipano inoltre a riciclaggi interni che condizionano il loro mantenimento nel dispositivo associativo.
Un formatore che lascia scadere la sua formazione continua perde il diritto di insegnare, qualunque sia il suo livello di esperienza. Questo punto distingue il soccorso da molti altri ambiti della formazione professionale, dove l’aggiornamento rimane facoltativo o dichiarativo.

Stato giuridico e abilitazione dell’organismo di formazione
Il formatore in soccorso non può esercitare da solo, senza una struttura. Esistono due configurazioni:
- Il formatore dipendente o volontario all’interno di un’associazione autorizzata di sicurezza civile. L’abilitazione dell’associazione copre l’attività di formazione. Il formatore non ha bisogno di un numero di dichiarazione di attività personale.
- Il formatore indipendente, che crea il proprio organismo di formazione (auto-impresa, SRL, ecc.). Deve quindi ottenere un numero di dichiarazione di attività presso la DREETS, e il suo organismo deve essere abilitato dall’autorità competente (INRS per il SST, prefettura per le formazioni di sicurezza civile).
- Per accedere ai finanziamenti pubblici (OPCO, CPF), l’organismo deve inoltre possedere la certificazione Qualiopi, che attesta la qualità del processo di formazione.
La scelta tra queste due vie dipende dal volume di attività previsto e dal pubblico target. Le aziende che finanziano formazioni SST richiedono generalmente un organismo abilitato INRS e certificato Qualiopi. Le formazioni PSC destinate al grande pubblico passano più spesso attraverso la rete associativa.
La distinzione tra abilitazione dell’organismo e certificazione individuale del formatore rimane la chiave di lettura di tutto il sistema. Uno non funziona senza l’altro: un formatore certificato in un organismo non abilitato non può rilasciare certificati di competenze validi, e un organismo abilitato senza formatore aggiornato delle sue qualifiche non può aprire sessioni.



